Chiarimenti Inps sulla cig in deroga

Pubblicato il 05 marzo 2013 L'Inps, con il messaggio n. 3560 del 28 febbraio 2013, precisa che in materia di cig in deroga il limite dei pagamenti per un massimo di due mensilità si applica esclusivamente ai provvedimenti concessori regionali. Devono essere erogate invece per l'intero periodo decretato le prestazioni concesse con i decreti interministeriali, riferiti ad aziende plurilocalizzate o grandi aziende.

L'Istituto spiega che potranno essere effettuati soltanto i pagamenti rientrati nell'arco temporale di due mesi consecutivi dalla data di inizio del periodo autorizzato. Come riportato nel messaggio ad esempio, per il periodo dal 18 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 potranno essere pagati solo i periodi dal 18 settembre al 17 novembre 2012.

Il limite delle due mensilità non opera per gli ammortizzatori in deroga concessi nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in seguito al sisma del maggio 2012: l'Inps impartirà istruzioni operative dopo l'emanazione di uno specifico decreto interministeriale.

Nel messaggio si segnala che le Regioni non possono emanare provvedimenti concessori per periodi a cavallo degli anni 2012/2013. Le Sedi, in caso di decreti di questo tipo, dovranno provvedere ad emettere le relative autorizzazioni Inps per periodi fino al 31 dicembre 2012, segnalando, nel contempo, alla Regione che le risorse finanziarie del 2012 non possono essere utilizzate per decreti riferiti a periodi di competenza 2013.
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