Chiarimenti in merito all’applicazione della maxisanzione per lavoro nero

Pubblicato il 08 dicembre 2010 La circolare n. 157 del 2010, a firma Inps, chiarisce i casi in cui può essere o meno applicata la maxisanzione sul lavoro nero prevista dal "collegato lavoro". Si ricorda, infatti, che l’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato il quadro normativo che regolava le misure per il contrasto del lavoro sommerso.

Con il documento in oggetto, l’Ente previdenziale fornisce le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali. Tali novità vengono applicate agli accertamenti effettuati dopo la data del 24 novembre scorso (entrata in vigore del “collegato Lavoro”).

Nella circolare 157, dunque, si specifica che:

- la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati. Restano, comunque, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico;

- la nuova misura delle sanzioni civili in materia di lavoro nero trovano applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto;

- la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’INPS ed all’INAIL.

Riguardo alle nuove misure delle sanzioni civili, il "collegato lavoro" prevede che l’importo delle sanzioni civili in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari, è incremento del 50%. Le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento: l’importo così determinato è maggiorato del 50%. Al raggiungimento del tetto del 60%, a sua volta maggiorato del 50%, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora.

Agli ispettori degli enti previdenziali è stata estesa la competenza di poter contestare e notificare la “maxisanzione”. Tutto ciò a decorre dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 e con riferimento agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010, purché proseguiti oltre tale data.
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