L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 4 marzo 2010 si rivolge alle imprese che adottano i principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci, dettando disposizioni in tema di riallineamento dei valori contabili e fiscali e disciplinando il regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie.
Un capitolo apposito del documento è dedicato al trattamento fiscale dell’avviamento nell’ipotesi di conferimento. Nello specifico, l’Agenzia fornisce nuove istruzioni in merito alla disciplina del riallineamento dei valori civilistico/fiscali contenuta nel decreto legge “anticrisi” n. 185/2008, che a volte presenta delle interrelazioni con le disposizioni introdotte nell'articolo 176 del Tuir.
La circolare n. 8/E/2010, infatti, esamina il caso in cui in presenza di avviamento il soggetto abbia prima iscritto in bilancio il relativo valore, riallineandolo ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legge 185/08 e, successivamente, ai sensi dell’articolo 176 del Tuir conferisce il ramo d’azienda di cui è riferibile l’avviamento iscritto e affrancato.
La precisazione offerta dal Fisco è che dai beni che formano oggetto di trasferimento, deve essere escluso l'avviamento, già iscritto dal conferente in relazione ad operazioni effettuate a titolo oneroso oppure già oggetto di riallineamento ai sensi delle citate disposizioni di legge. Da ciò ne deriva che: il soggetto conferente assume come valore delle partecipazioni ricevute, il valore fiscale dell’azienda conferita, mentre il soggetto conferitario, in virtù del principio di neutralità che caratterizza fiscalmente questa operazione, subentra in tutti i valori fiscali che l’azienda conferita aveva presso il soggetto conferente, escluso il valore dell’avviamento. Si conclude così, che il soggetto conferente, in virtù del principio di neutralità, deve conservare, in relazione all'asset avviamento, il medesimo regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento.
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