L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 225 del 21 novembre 2024, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 riguardante l’applicazione del regime di parziale detassazione del trattamento di fine servizio (TFS).
L’Ente istante ha richiesto chiarimenti sul regime di parziale detassazione introdotto dall’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4. In particolare, i dubbi sollevati dall’Istante riguardano:
L’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che l’aliquota dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinata ai sensi dell’articolo 19 comma 2-bis del TUIR, sull’indennità di fine servizio, venga ridotta in misura crescente da 1,5 a 7,5 punti percentuali, in funzione del tempo trascorso tra la cessazione dal servizio prestato e l’erogazione della prestazione (se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data). Tuttavia, il beneficio si applica esclusivamente all’imponibile dell’indennità di fine servizio fino a 50.000 euro. Oltre tale limite, si applica l’aliquota piena, indipendentemente dall’importo complessivo del TFS erogato.
Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia ha confermato che:
Con riferimento al secondo quesito invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la parziale detassazione si applica esclusivamente al trattamento di fine servizio (TFS) e non al trattamento di fine rapporto (TFR). La norma, infatti, è espressamente riferita al TFS, senza alcuna riferimento al TFR.
L’Agenzia ha inoltre sottolineato che le disposizioni agevolative di carattere fiscale devono essere interpretate in modo rigoroso e non consentono estensioni al di fuori dell’ambito previsto dalla norma.
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