Il contribuente ha chiesto la rateizzazione? E' sì legittimato a contestare l'an della pretesa tributaria ma non per vizi di notifica delle cartelle e sempre che non siano scaduti i relativi termini di impugnazione.
E' quanto si desume dalla lettura dell'ordinanza n. 19401 del 16 giugno 2022, pronunciata dalla Sesta sezione civile della Cassazione in rigetto del ricorso avanzato da un contribuente, oppostosi a un preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente al consolidamento di alcune cartelle esattoriali rimaste inevase.
La CTR aveva rigettato l'impugnazione, sostenendo che l'istanza di rateizzazione dallo stesso presentata rispetto agli importi indicati in cartella, pur non implicando acquiescenza rispetto alle relative riprese, configurasse un atto incompatibile con la volontà di avvalersi sia della prescrizione sia con domanda giudiziale con cui si alleghi il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche.
Statuizione, questa, confermata anche dalla Suprema corte, dopo aver rammentato quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione: il riconoscimento del diritto può essere anche tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del contribuente.
Applicando tale principio all'istanza di rateizzazione, inoltre, è stato precisato che se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione, risultando inoltre incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
Se, quindi, il contribuente chiede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è sì possibile ma non per vizi di notifica delle cartelle e sempre che non siano scaduti i termini di impugnazione delle cartelle.
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