Chi affitta il bene immobile deve provvedere a mantenerlo in buono stato

Pubblicato il 26 luglio 2010 In materia di locazione di immobili sussiste la responsabilità del locatore per il mantenimento in buono stato del bene affittato, il quale deve essere mantenuto nello stato idoneo all’uso a cui è destinato.

In base a tale principio la Corte di cassazione, con sentenza n. 15372 del 2010, ha asserito che sul locatore grava un obbligo, derivante dal contratto, di vigilanza e di custodia del bene locato, sia per quanto attiene alla parte di sua esclusiva proprietà che con riferimento alle parti comuni dell'immobile; infatti ciò discende, prosegue la sentenza, dagli obblighi derivanti da quelli di riparazione e manutenzione dell'immobile locato.

In particolare nella fattispecie studiata dai giudici, il bene locato era divenuto inagibile a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti da parti comuni dell’edificio. Ma ciò non inficia la responsabilità del proprietario il quale è chiamato a mantenere la cosa locata nello stato idoneo affinchè possa essere utilizzata dal conduttore per lo scopo a cui è destinata; costui, quindi, “dispone di azione risarcitoria consequenziale all'inadempimento, potendo ben richiedere il ripristino dei locali per utilizzarli secondo l'uso convenuto ed il maggior danno da inadempimento”.
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