L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul contributo a fondo perduto di cui all’articolo 9-quater del DL 137/2020 (decreto “Ristori”), riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo che abbiano ridotto, entro il 31 dicembre 2021, il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale (cosiddetto Bonus affitti 2021).
Nella risposta ad interpello n. 13 dell’11 gennaio 2022, l’Amministrazione finanziaria prende in considerazione il caso, non raro, di una duplice rinegoziazione del contratto di affitto che ha portato al rigetto di molte istanze.
L’istante ha sottoscritto un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, con decorrenza dal 23 luglio 2015, che è stato oggetto di due rinegoziazioni. La seconda rinegoziazione del contratto non è stata accolta, in quanto la procedura per la presentazione dell'istanza di ottenimento del contributo non ha riconosciuto la diminuzione del canone, poiché già effettuata con la prima rinegoziazione, e, pertanto, respinge l'istanza che l'interessato intende inoltrare.
Lo stesso si rivolge all’Amministrazione finanziaria, ritenendo la mancata acquisizione dell'istanza "un'ingiustificata discriminazione nell'interpretazione della legge". Essendo, infatti, la ratio della norma quella di "premiare la generosità del locatore che riduce il canone di locazione", si ritiene che “il sistema non dovrebbe precludere la possibilità di far ottenere il beneficio anche a chi ha adottato la decisione sulla riduzione del canone addirittura in un momento antecedente la data del 29 ottobre 2020 e in cui già si palesavano i disagi dovuti all'inizio della pandemia”.
Nella risposta n. 13/2022, l’Agenzia ripercorre gli aspetti principali della norma introdotta dal Dl Ristori, in vigore dal 25 dicembre 2020 (giorno della pubblicazione ufficiale), che riconosce “per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo ...un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore”.
Con successivi documenti di prassi è stato, poi, precisato che;
il contributo spetta a condizione che la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data e "sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso".
il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021.
Inoltre, per individuare con precisione le rinegoziazioni in diminuzione che possano beneficiare del contributo a fondo perduto, l'articolo 9-quater del decreto Ristori stabilisce alcuni specifici requisiti che devono essere tutti soddisfatti.
In particolare, è disposto che il contratto di locazione deve essere oggetto di “una o più rinegoziazioni” in diminuzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (entrata in vigore della legge istitutiva del contributo).
Pertanto, l’Agenzia ritiene che il Cfp non spetti con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, siano stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020.
Con riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia delle Entrate esclude che il contributo in esame spetti per la prima rinegoziazione, stipulata prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato art. 9-quater, dal momento che la legge dispone solo per l’avvenire.
La "seconda" rinegoziazione relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022 soddisfa, invece, il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo, dato che, in sua assenza, il canone sarebbe tornato ad essere dovuto in misura piena.
Pertanto, secondo la risposta n. 13/E/2022, il contributo a fondo perduto del 50% riconosciuto a chi ha concesso per il 2021 una riduzione del canone locativo per i contratti in essere al 29 ottobre 2020 spetta esclusivamente per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020.
Ciò anche se il locatore si è visto respingere l’istanza in ragione di una precedente rinegoziazione del medesimo importo concesso prima che operasse l’agevolazione: il locatore, infatti, ha diritto ad essere ammesso a richiedere il contributo anche se i termini sono scaduti, presentando un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
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