Cfc: tassazione effettiva estera e virtuale domestica. Chiarimenti Entrate

Pubblicato il 07 aprile 2021

Con tre distinti principi di diritto, pubblicati in data 6 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla disciplina delle imprese estere controllate, di cui all’articolo 167, comma 8-bis del TUIR, nella versione in vigore fino all'11 gennaio 2019.

I chiarimenti in merito alla disciplina fiscale delle cosiddette Cfc sono utili anche ai fini delle norme attualmente in vigore, dato che questi intervengono anche sul concetto di tassazione nominale estera ed interpretano alcune disposizioni contenute nel provvedimento agenziale del 16 settembre 2016.

Tale provvedimento, il n. 143239, in attuazione del Decreto internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015) aveva indicato i criteri per determinare, con modalità semplificata, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica.

Disciplina imprese controllate estere

L'articolo 167, comma 8-bis del TUIR (nella versione in vigore fino al 11 gennaio 2019) dispone che la disciplina in materia di imprese estere controllate si applica anche nel caso in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati, o in Stati appartenenti all'Unione europea o a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

Il provvedimento delle Entrate del settembre 2016 ha indicato i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione nominale estera.

Principio di diritto n. 5 - Esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi

Con il principio di diritto n. 5/2021, l’Agenzia analizza quanto previsto nel paragrafo 5.1, lettera g), del citato Provvedimento, soffermandosi sul fatto se la disposizione, secondo cui “l’imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione” possa essere considerata equivalente con la normativa contenuta nell'articolo 166 del Codice Tributario Lussemburghese, che prevede l'esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi.

L’Agenzia rileva che la normativa lussemburghese prevede che l'indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni si applichi nei soli limiti del reddito esente e che, al momento della cessione della partecipazione, l'eventuale plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte. Tale meccanismo di recapture opera, dunque, solo nel caso in cui la società ceda la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto.

Principio di diritto n. 8 - Irrilevanza variazioni con riversamento certo e predeterminato

Il principio di diritto n. 8/2021 approfondisce un altro aspetto del paragrafo 5.1 del provvedimento del 16 settembre 2016, quello secondo cui, ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica, “sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti)”.

Nello specifico, si fa riferimento al regime di indeducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96 del TUIR, per il quale gli interessi indeducibili possono essere riportati in avanti ed eventualmente dedotti negli esercizi successivi se si possiedono interessi attivi e/o ROL sufficienti.

Al riguardo, l’Agenzia specifica che il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato, non solo in relazione all'esercizio di riferimento, ma soprattutto per quanto attiene all'evento generatore, dal momento che in assenza di interessi attivi o di ROL capienti questa eventualità potrebbe non verificarsi mai.

Principio di diritto n. 9 - Determinazione del livello nominale di tassazione

Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di imprese estere controllate (nella versione vigente fino all’11 gennaio 2019), “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia” (articolo 167, comma 4, del Tuir).

Nel principio di diritto n. 9/2021, l’Agenzia chiarisce che il “livello di tassazione nominale” cui si riferisce la norma in commento è quello dato dall'imposta sul reddito delle società.

Si invita poi a far riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato.

Infine, l’Agenzia sottolinea come, ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 167, comma 4, del TUIR, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera, mentre non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell'effettiva distribuzione dei redditi.

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