Assonime, con la circolare n. 25 del 28 novembre 2016, esamina le disposizioni della Legge n. 166/2016 in materia di Iva, di imposte dirette e di tassa sui rifiuti, per le cessioni gratuite di beni alimentari e di prodotti farmaceutici effettuate ai fini di solidarietà sociale.
Lo scopo della Legge è quello di ridurre gli sprechi di prodotti nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, attraverso il loro recupero e la donazione nei confronti delle categorie sociali meritevoli di tutela.
Per fare tutto ciò, la Legge n. 166/2016 ha previsto alcune semplificazioni degli adempimenti probatori a carico delle imprese donanti ed ha ampliato, anche, la portata soggettiva e oggettiva dello sgravio ai fini Iva.
Nel documento, Assonime ricorda che delle suddette agevolazioni potranno usufruire anche le imprese che pongono in essere cessioni gratuite in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dai recenti terremoti.
In particolare, nella circolare n. 25/2016, viene analizzato il disposto normativo di cui all'articolo 16 della suddetta legge, che prevede una serie di norme atte a favorire le donazioni di merci a fini di solidarietà sociale e a limitare gli sprechi.
La norma prevede che le suddette cessioni gratuite siano provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della Guardia di Finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari.
La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.
L’agevolazione, quindi, si realizza con l’innalzamento a 15.000 euro del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’Amministrazione finanziaria per poterli consegnare.
Inoltre, è stato previsto che per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle Legge n. 166/2016 (14 settembre 2016), l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare un provvedimento, con cui definire le modalità telematiche riepilogative delle suddette comunicazioni, ma - come evidenza Assonime - il termine è decorso senza che il provvedimento sia stato pubblicato.
Per agevolare le cessioni gratuite di beni, che vengono effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e di ONLUS, la Legge n. 166 del 2016 ha eliminato alcuni adempimenti ritenuti troppo gravosi, che dovevano essere posti in esser dalle imprese per poter beneficiare della detrazione Iva.
A tal fine, infatti, è stato previsto che:
- ai fini probatori, al fine di superare la presunzione di cessione, le previgenti comunicazioni da effettuare all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza devono essere ora effettuate esclusivamente con modalità telematiche entro la fine del mese in cui le cessioni vengono poste in essere.
- le comunicazioni non devono essere inviate se il valore complessivo delle cessioni non è superiore a 15.000 euro.
- è ampliato il novero dei soggetti beneficiari delle cessioni, comprendendo anche enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono o realizzano attività d’interesse generale.
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