Cessioni intra-Ue con il rappresentante

Pubblicato il 08 maggio 2009 Con la risoluzione n. 123/E/2009, l’agenzia delle Entrate risolve un dubbio molte volte sollevato nei casi di operazioni che si realizzano tra San Marino, l’Italia e altri Stati Ue, in quanto richiama il problema del cosiddetto “abuso del diritto”. Il caso esaminato dal Fisco italiano è stato sollevato da un rappresentante Iva di un operatore di San Marino. Di fatto, si osserva che sono state realizzate due cessioni: una fatta da una società sanmarinese nei confronti del proprio rappresentante fiscale con trasferimento della merce in Italia e l’altra effettuata dal rappresentante fiscale in Italia verso clienti identificati ai fini Iva in un altro Stato Ue (cessione intracomunitaria), con cessione della merce in questo Stato. In pratica, si realizzano due operazioni che sono disciplinate da due regolamentazioni distinte e senza salti d’imposta. L’Agenzia, con la risoluzione in oggetto, specifica che è possibile effettuare la cessione dei beni tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, con regolamentazione dell’Iva sulla base del Dm 24 dicembre 1993, e poi successivamente procedere con una successiva cessione intracomunitaria. La merce ceduta diviene, così, comunitaria e la successiva rivendita verso altri Stati Ue deve essere regolata in base al Dl 331/93. In conclusione, quindi, l’Amministrazione finanziaria riconosce che il rappresentante fiscale in Italia consente all’operatore di San marino di realizzare cessioni intracomunitarie verso altri Stati membri, a condizione, però, che l’operazione non risulti finalizzata a procurare un indebito vantaggio fiscale, configurando un “abuso del diritto”.
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