Si torna sulla risoluzione 122/E per trattare il problema della correlazione tra il valore normale dell’immobile trasferito e l’importo del mutuo erogato per l’acquisto. L’articolo 35, comma 23-bis del Dl 223/06 dispone che per i trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva e finanziati con mutui il valore normale del bene ceduto non può essere inferiore all’ammontare del mutuo erogato. Ma ove il mutuo fosse maggiore del valore normale del bene perché comprensivo, ad esempio, di ristrutturazione dell’immobile stesso l’onere della prova è a carico del contribuente che ha dichiarato l’imponibile inferiore.
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