Cessioni d’azienda, giro di vite

Pubblicato il 12 giugno 2007

di Cassazione, con la sentenza n. 13580 dell’11 giugno, ha accolto il ricorso del Fisco e bocciato in pieno la decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto, affermando che, anche quando l’immobile e l’avviamento sono stati venduti con due negozi diversi contenuti in un unico atto, si tratta di una vera e propria cessione d’azienda, soggetta all’imposta di registro e non all’Iva. I giudici della Sezione tributaria hanno ritenuto assolutamente irrilevante la cosiddetta “cessione spezzatino” e il fatto che l’attività fosse stata affittata e venduta da una società immobiliare e non da un albergatore. Il Collegio è giunto a questa conclusione, rifacendosi al principio secondo cui “per potersi escludere la cessione d’azienda non basta affermare che il complesso ceduto sia passato di mano attraverso la cosiddetta formula dello spezzatino, ossia attraverso il trasferimento di una pluralità di beni, anche per mezzo di un insieme di atti negoziali, eventualmente giustificati dal fatto che l’azienda non fosse attiva al momento della cessione o da altre ragioni, così venendo meno al dovere di procedere alla corretta interpretazione degli atti”.

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