Una sentenza di CGCE – Causa C-111/05 del 29 marzo 2007 - fornisce delucidazioni in ordine al tema della territorialità dell’Iva, stabilendo il principio che un’operazione di fornitura e posa in opera di un cavo a fibre ottiche che collega due Stati Ue ed è collocato in parte in territorio extraeuropeo va considerata, agli effetti dell’Imposta, cessione di beni. Pertanto andrà soggetta a tassazione in ciascun Paese della Comunità per una quota proporzionale alla lunghezza. Ma alle condizioni che, dai collaudi, risulti:
- che il cavo sarà trasferito dal fornitore al cliente, il quale ne disporrà come proprietario;
- che il suo prezzo rappresenti parte preponderante del costo totale dell’avvenuta operazione;
- che i servizi del fornitore si limitino alla posa in opera, senza che il cavo subisca cioè alterazioni nella natura e senza che sia adattato alle esigenze del cliente.
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