Con il principio di diritto n. 2 del 12 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza in merito all’obbligo di fatturazione delle cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia.
L’Agenzia specifica che le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato al verificarsi di due condizioni:
La duplicità del presupposto è resa evidente dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che ''fisicamente'' e ''giuridicamente'' si considerano appartenenti al territorio dello Stato all'atto della cessione.
Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano ''fisicamente'' nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione, le cessioni dei beni che ne sono oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato e, pertanto, non soggette a imposta.
Tuttavia, ai fini del controllo dell’operazione, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, prevede l'obbligo di emissione della fattura.
Pertanto, conclude il principio di diritto n. 2/2023 che: le cessioni di beni non importati, ma solo in regime di transito esterno, effettuate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del cedente – stabilito o meno nel territorio dello Stato – vanno comunque fatturate, per consentire il controllo delle operazioni.
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