Secondo la Corte di cassazione, l’imposta di registro sulla somma versata a titolo di acconto – prezzo con riferimento alla cessione di quote di partecipazione societarie va applicata in misura fissa.
Difatti, la disposizione speciale che disciplina la negoziazione di partecipazioni societarie è destinata a prevalere sulla norma generale che si riferisce ai contratti preliminari.
E’ quanto si legge nel testo dell’ordinanza n. 17904 del 23 giugno 2021, pronunciata dalla Sezione tributaria civile a conferma della statuizione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo un avviso di liquidazione conseguente alla registrazione d’ufficio di una scrittura privata, non autenticata, avente ad oggetto la promessa di trasferimento di una quota di partecipazione di una Srl.
Le Commissioni tributarie, sia di primo che di secondo grado, avevano accolto le ragioni dei contribuenti, secondo i quali la scrittura privata di specie, anche se redatta in forma di accordo preliminare, avente ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società, andava assoggettata a registrazione a tassa fissa di registro, a nulla rilevando che il corrispettivo fosse stato o meno integralmente riscosso o che fossero stati corrisposti gli anticipi in conto prezzo.
L’Agenzia delle Entrate si era opposta a tale impostazione, promovendo ricorso in sede di legittimità: secondo la ricorrente, nei versamenti in acconti di contratti preliminari, l’imposta di registro da versare era quella proporzionale, nella misura del 3% dell’acconto.
Nel respingere la tesi del Fisco, la Suprema corte ha sottolineato che l’imposta di registro in misura fissa è applicabile non solo riguardo alla cessione di partecipazione ma anche con riferimento a tutti i diritti, poteri e facoltà ad essa necessariamente connessi, pur se con natura patrimoniale.
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