La Commissione tributaria per la Lombardia si è pronunciata, con sentenza n. 1064/64/15 del 17 marzo 2015, sul ricorso promosso da un contribuente contro l'avviso di accertamento con cui l'agenzia delle Entrate aveva sottoposto a tassazione separata una plusvalenza asseritamente realizzata in conseguenza della vendita di un terreno.
Precedentemente alla vendita, era stata asseverata una perizia di stima che, ai fini della rideterminazione del valore di acquisto dell'immobile di cui all'articolo 7 della Legge n. 448/2001, aveva attribuito al bene un valore superiore a quello della cessione; così, sul presupposto che il venditore, con la determinazione di un prezzo inferiore, avesse inteso disconoscere il valore attribuito all'area dalla perizia, l'Ufficio aveva ritenuto di dover determinare la plusvalenza per differenza rispetto al valore storico del bene all'atto dell'acquisto.
Da qui il ricorso del contribuente dinanzi alla Commissione provinciale, prima, e dinanzi ai giudici regionali poi.
In questa ultima sede, in particolare, sono state accolte le doglianze del ricorrente ed è stato riconosciuto che, per l'arco temporale intercorso fra l'atto di acquisizione iniziale e la data cui si riferiva la perizia, la tassazione della plusvalenza doveva intendersi soddisfatta con la corresponsione dell'imposta sostitutiva, alla quale, nel caso in esame, il contribuente si era volontariamente assoggettato.
Per l'epoca successiva, invece, il valore iniziale era da ritenere inderogabilmente fissato in quello risultante dalla stima giurata.
In tale contesto, la successiva vendita ad un prezzo inferiore non poteva avere altro effetto se non quello di dare luogo a una minusvalenza che preclude l'applicazione dell'imposta, infondatamente pretesa, quindi, dall'Ufficio.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".