Cessione d’azienda con rendita vitalizia, plusvalenza tassabile

Pubblicato il 03 agosto 2019

Cassazione: anche nel caso di cessione di azienda con costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente è configurabile una plusvalenza tassabile.

E’ stato confermato, in sede di legittimità, un avviso d'accertamento in materia di IRPEF con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva imputato ad un contribuente la plusvalenza derivante dalla cessione, a favore del figlio, di un’azienda, verso il corrispettivo costituito da una rendita vitalizia, capitalizzato dall'Ufficio mediante attualizzazione.

Il contribuente si era rivolto alla Corte di cassazione per impugnare detto avviso, dopo che anche la CTR aveva dato ragione al Fisco.

Nel motivo del ricorso, aveva lamentato l’erroneità delle conclusioni dei giudici regionali, nella parte in cui avevano ritenuto che l'imposta sulla plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda verso il corrispettivo della rendita vitalizia andasse computata sulla base imponibile costituita dalla capitalizzazione, mediante attualizzazione, della medesima rendita vitalizia, ed andasse imputata all'anno d'imposta nel quale il contratto di cessione era stato concluso.

Motivo, questo, giudicato infondato dagli Ermellini, i quali, con ordinanza n. 20746 del 1° agosto 2019, hanno ricordato il consolidato indirizzo espresso, sulla questione, dalla giurisprudenza di legittimità.

Plusvalenza tassabile secondo la Cassazione

In tema di imposte sui redditi - è stato, così, ribadito - è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell'art. 1872 cod. civ.

La rendita vitalizia, infatti, può costituire il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

Del resto, non può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione: la rendita vitalizia è assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoratore dipendente e il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento.

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