Per la cessione di immobili e di aziende - nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi - l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile, da parte dell’Ufficio delle Entrate, soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. E ciò, stante l’efficacia retroattiva delle norme di interpretazione autentica ascrivibili all'art. 5 comma D.Lgs. 147/2015, per cui l’effetto presuntivo di cui trattasi non sarebbe più utilmente invocabile per il passato, a beneficio di una diversa impostazione delle regole probatorie ex art. 2967 c.c.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, respingendo le censure dell’Agenzia delle Entrate, in una vicenda relativa alla cessione, da parte di una s.a.s., dell’attività commerciale di bar e tabaccheria e del relativo immobile di esercizio.
L’Ufficio erariale aveva tuttavia provveduto a rettificare il reddito di impresa conseguito dalla società e, di riflesso, quello imputato a ciascun socio, con conseguente emissione di avvisi di accertamento. Avvisi oggetto di impugnazione e poi di annullamento da parte della CTR, secondo cui – accogliendo le istanze dei contribuenti – quanto alla cessione di attività resasi necessaria dai dissidi tra soci e dalla grave patologia contratta da uno di essi, gli stessi avevano fornito elementi sufficienti a superare la presunzione che il prezzo di vendita dell’azienda corrispondesse al valore venale di comune commercio.
Per cui, nel caso de quo, in mancanza di altri elementi prospettati dall'Ufficio, rilevava il corrispettivo dichiarato, in quanto il discostamento di esso dal valore stimato dall'Erario (pari al 15%) non andava ad evidenziare un comportamento palesemente antieconomico.
Tesi totalmente condivisa dalla Corte di Cassazione, secondo cui, con sentenza n. 22221 del 3 novembre 2016, la prova nella specie offerta dai contribuente, risulta idonea a disattendere la presunzione rivendicata dall'Ufficio, ritenuta la concludenza probatoria delle circostanze impeditive allegate (gravi dissidi tra soci e grave patologia di uno di essi).
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