Con il provvedimento del 14 gennaio 2022, n. 11169, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di Certificazione Unica 2022, per la consueta trasmissione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché dei dati previdenziali ed assistenziali, del periodo d’imposta 2021.
Per la Certificazione Unica 2022 i sostituti d’imposta dovranno procedere a trasmettere telematicamente i predetti dati all’Amministrazione finanziaria entro il 16 marzo 2022 e, entro il medesimo termine, dovranno rilasciare copia al percipiente dei compensi assoggettabili a ritenuta.
Rimane fermo per le certificazioni uniche che contengono redditi esclusivamente esenti o non dichiarabili con la c.d. dichiarazione dei redditi precompilata il termine di trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia il 31 ottobre 2022.
Come di consueto, sarà possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio e l’eventuale quadro CT, le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È, altresì, possibile inviare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente laddove più agevole per il sostituto.
Come disposto dal direttore dell’Agenzia al punto 1.1 del citato provvedimento, il modello di Certificazione Unica 2022 dovrà essere utilizzato dal sostituto per attestare, nei confronti del sostituito:
Parimenti, la Certificazione Unica 2022 dovrà essere inviata anche per i soggetti aventi esclusivamente dati previdenziali INPS ovvero che siano titolari di posizione assicurativa INAIL. Su tale ultimo punto, in particolare, dovranno presentare la CU 2022 tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria del D.P.R. n. 1124/1965, nonché l’obbligo di denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63/1993.
Anche la Certificazione Unica 2022 ricalca la già nota composizione nelle seguenti sezioni:
Per l’anno 2022 – relativo alle somme corrisposte nel periodo d’imposta 2021 – il sostituto d’imposta dovrà provvedere entro il prossimo 16 marzo a consegnare il modello c.d. CU-sintetico al percipiente ed a trasmettere, entro la medesima data, il modello c.d. CU-ordinario all’Amministrazione finanziaria.
Unica deroga è ammessa per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione precompilata, per i quali la comunicazione potrà essere trasmessa entro il termine di presentazione del modello 770/2022 ovverosia entro il 31 ottobre 2022.
Si rammenta che è possibile suddividere il flusso telematico inviando separatamente le CU 2022 contenenti le certificazioni di lavoro dipendente e assimilati e quelle relative ai redditi da lavoro autonomo, redditi diversi o provvigioni. Altresì, è ammessa la possibilità di effettuare distinti flussi telematici anche nel caso di invio di sole certificazioni uniche contenenti redditi da lavoro dipendente.
Come noto, il flusso deve essere necessariamente trasmesso telematicamente direttamente dal sostituto tenuto alla comunicazione ovvero tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Per quanto attiene gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della Certificazione Unica, in presenza di operazioni societarie ovvero di passaggio diretto di dipendenti, è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta oggetto di certificazione:
All’interno delle due predette considerazioni, poi, bisognerà evidenziare se l’attività prosegue o meno con un altro soggetto.
Nelle ipotesi di estinzione del sostituto d’imposta senza prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa) la Certificazione Unica dovrà essere presentata da liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel riquadro “dati relativi al sostituto” dovranno essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto, con relativo codice fiscale, mentre il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, che sottoscrive il modello, deve esporre i propri dati esclusivamente nella sezione “dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione”.
Laddove, invece, vi è prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto - seppur con estinzione del sostituto - (ipotesi di fusione per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione sotto forma di ditta individuale, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale in una società di persone o di capitali), chi subentra nei rapporti precedenti è tenuto a presentare la Certificazione Unica 2022 che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato. Quando vi sono più sostituti che succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto estinto, ciascuno di essi sarà obbligato in solido alla trasmissione delle certificazioni uniche di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso, e delle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati limitatamente ai dipendenti cessati prima dell’estinzione della società scissa e non transitati alle società beneficiarie.
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati siano state effettuate dal sostituto estinto, il dichiarante dovrà trasmettere le certificazioni uniche avendo cura di indicare i propri dati alla sezione Dati relativi al sostituto presente sia sul frontespizio che nelle singole certificazioni e riportare, al punto 641, il codice fiscale del soggetto estinto nella sezione casi particolari operazioni straordinarie. La predetta ipotesi suppone, infine, che venga eseguita l’annotazione con il codice GI.
Qualora, invece, l’operazione straordinaria non abbia comportato l’estinzione del soggetto preesistente, pur potendo determinare la nascita di nuovi sostituti d’imposta (trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d’azienda, affitto o costituzione di usufrutto, etc.), gli obblighi dichiarativi saranno a carico di tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.
Nel caso di passaggio diretto del personale dipendente, anche avvenuto tramite cessione di contratto ex art. 1406, Cod. Civile, il sostituto cedente dovrà inviare la certificazione unica indicando i dati in suo possesso ed erogati al suddetto personale dipendente sino al momento della cessazione, avendo cura di barrare il punto 642. In tal senso, il sostituto cedente, non avendo effettuato le operazioni di conguaglio, non dovrà compilare i punti 22, 27 e 29 relativi – rispettivamente – all’addizionale regionale all’Irpef, al saldo dell’addizionale comunale all’Irpef e all’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef. Dovranno, comunque, essere compitale dal sostituto cedente i dati relativi alle trattenute effettuate a seguito di precedenti rapporti di lavoro cessati – sempre con il medesimo lavoratore – e per i quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio. Il sostituto d’imposta subentrante è tenuto al rilascio della certificazione unica comprensiva di tutti i redditi percepiti dal dipendente acquisito – e, quindi, non solo quelle dallo stesso erogati – evidenziando, ai punti da 531 a 566, le somme ed i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Rispetto al modello CU 2021 – relativamente al personale dipendente – scompaiono le caselle dedicate al c.d. premio covid ed alla c.d. clausola di salvaguardia per l’erogazione del trattamento integrativo o del Bonus Renzi. Vengono, per l’appunto, eliminate, le caselle concernenti il Bonus erogato sulla sezione Credito Bonus Irpef e sono state, invece, aggiunte le nuove indicazioni sulle operazioni di recupero dell’eventuale trattamento integrativo post conguaglio. In particolare, con riferimento al trattamento integrativo di cui al decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, erogato nell’anno 2021:
Si evidenzia che, comunque, il precedente punto 391 dovrà sempre essere indicato al netto dell’importo recuperato o da recuperare.
Per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata si applicherà, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/1998, la sanzione pari ad euro 100,00 e sino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se il flusso corretto è effettuato entro cinque giorni successivi alla scadenza stabilita del 16 marzo 2022. Laddove la certificazione venga correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, la sanzione sarà ridotta della misura di un terzo (complessivi euro 33,33), con tetto massimo per sostituto di euro 20.000.
QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate - Provvedimento Direttore prot. n. 11169 del 14 gennaio 2022 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 |
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