In merito alla certificazione dei corrispettivi delle macchine non rientranti nella definizione di distributore automatico si incentra il principio di diritto n. 14 del 1° ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento ricorda che con precedenti atti amministrativi è stata fornita la definizione di distributore automatico (c.d. "vending machine") identificandolo con l’apparecchio che eroga beni e servizi costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
Il distributore può essere anche privo della porta di comunicazione a patto che l'acquisizione dei dati del Sistema master avvenga manualmente e che la trasmissione telematica dei dati avvenga “al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un dispositivo mobile censito dal sistema dell'Agenzia delle Entrate”.
Senza tali requisiti la macchina non è qualificabile come vending machine.
E’ comunque soggetta all’articolo 22, comma 1, n. 4, DPR n. 633/1972 la macchina che si trova in un luogo aperto al pubblico ed eroga prestazioni di servizi. Di conseguenza, vige l'obbligo di memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri in base all'articolo 2, comma 1, Dlgs. n. 127/2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, tranne qualora si sia in presenza delle cause di esclusione.
Il principio di diritto n. 14/2021 specifica che nelle macchine non qualificabili come vending machine, al momento del pagamento, va certificato il corrispettivo in uno dei seguenti modi:
Il rilascio di detta documentazione, si spiega, deve avvenire non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione ed è obbligatorio; in accordo con il destinatario, può avere forma elettronica o cartacea.
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