Data e ora del documento informatico – come prevede lo stesso Codice dell’Amministrazione digitale – sono opponibili ai terzi se apposte in conformità delle regole tecniche sulla validazione temporale, dunque, se la società certificatrice risulti accreditata presso un apposito elenco pubblico (AgID); ciò che comporta una presunzione di conformità della sua attività a dette regole (in questo risiedendo proprio l’utilità dell’accreditamento presso una pubblica autorità).
Conseguentemente è onere di chi intenda contestare che una certificazione sia avvenuta nel rispetto delle regole tecniche, allegare e provare che il certificatore non le abbia invece rispettate.
E’ quanto chiarisce la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 12939 depositata il 23 maggio 2017.
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