Il Ministero della salute, con il decreto ministeriale del 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024, disciplina le modalità e le forme per la certificazione dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico.
Il decreto, emanato in attuazione della legge 7 dicembre 2023, n. 193, stabilisce che i pazienti oncologici possano ottenere un certificato di "oblio oncologico" senza oneri per l’assistito.
Il diritto all’oblio oncologico consente alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni sul loro stato di salute, né subire indagini riguardanti la loro condizione pregressa.
Nell’ambito lavoristico, l’articolo 4, comma 1, legge 7 dicembre 2023, n. 193, stabilisce che, durante le procedure concorsuali e selettive, sia pubbliche che private, è vietato richiedere informazioni sulle condizioni di salute dei candidati guariti da malattia oncologiche. Il divieto si applica nel caso in cui le cure si siano concluse da oltre 10 anni, ovvero da oltre 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età alla data della richiesta.
La legge promuove politiche attive per garantire pari opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel mondo del lavoro, nonché nell’accesso ai servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari, lo Statuto dei lavoratori vieta ai datori di lavoro di effettuare controlli sull’idoneità e infermità per malattia o infortunio. Il controllo delle assenze può essere avviato solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, previa richiesta del datore di lavoro.
Il soggetto interessato, già paziente oncologico, deve presentare un’istanza specifica alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, o a un medico del Servizio Sanitario Nazionale (medico di medicina generale o pediatra) competente per la patologia oncologica per cui si richiede l’oblio.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione medica attestante il completamento dell’ultimo trattamento (farmacologico, radiante o chirurgico) e l’assenza di recidiva.
Secondo l’articolo 1 del decreto in trattazione, la certificazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, senza alcun costo per il richiedente, qualora siano soddisfatti i presupposti temporali (decennali o quinquennali) stabiliti dalla legge.
Al fine di tutelare i dati personali, il decreto prevede che le istanze e i relativi allegati siano cancellati trascorsi dieci anni dalla loro presentazione.
Parimenti, anche i soggetti che hanno ricevuto la certificazione devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi 10 anni.
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