Le imprese dello spettacolo che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione sono, sempre, obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione. Tale obbligo grava sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro o committente. Infatti, per l’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del D.Lgs Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, senza munirsi del certificato di agibilità, è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore.
Con il messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti a seguito delle novità legislative introdotte dall’art. 1, co. 1097 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Le imprese che intendono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo devono munirsi del certificato di agibilità, che si distingue in varie tipologie:
Il certificato di agibilità a titolo oneroso è il documento che autorizza:
a far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modifiche e integrazioni, per eventi specifici e limitati nel tempo.
Il certificato di agibilità a titolo gratuito viene rilasciato in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà.
Il certificato di agibilità in “esenzione contributiva”, invece, è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo stranieri, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti dei documenti esonerativi.
Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità:
Il legislatore ha predisposto una tutela rafforzata per alcune categorie di lavoratori, disciplinata dagli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, per la verifica preventiva della regolarità contributiva dell’impresa richiedente che, in caso di accertamento negativo, rifiuta il rilascio del certificato.
La richiesta del certificato di agibilità deve avvenire entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Il committente deve conservare copia del certificato da esibire su richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell'accertamento.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo o, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia come la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dei debiti contributivi.
La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art. 1, co. 1097 ha introdotto una sanziona amministrativa di 129 euro, per ogni giornata di lavoro, nei confronti delle imprese dello spettacolo che fanno “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, senza munirsi del certificato di agibilità.
La sanzione amministrativa in parola è irrogata al soggetto giuridico che “ospita” il lavoratore dello spettacolo, sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.
Non è sanzionabile, invece, la mancanza del certificato di agibilità qualora le imprese dello spettacolo impieghino lavoratori con rapporti di lavoro subordinato. Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile.
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