Con la nota n. 967 del 17 giugno 2021 l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della sanzione applicabile al datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale preventivamente all’impiego di un lavoratore che dovrà svolgere attività a contatto diretto e regolare con minori, obbligo previsto dall’art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, inserito dall’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014.
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha introdotto, a decorrere dal 6 aprile 2014, l'obbligo, per chi intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di:
Il Ministero della Giustizia (circolare del 3 aprile 2014) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 9 dell'11 aprile 2014) hanno fornito chiarimenti in merito all'obbligo.
L'ambito di applicazione dell'adempimento è molto ampio. L'obbligo infatti non è limitato alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma ricomprende anche:
L’obbligo non si applica invece ai rapporti di volontariato e di lavoro domestici (ad esempio baby sitter) anche qualora si tratti di attività che comportino un contatto diretto e continuativo con i minori.
Il personale per il quale scatta l'obbligo è solo quello che ha un contatto non mediato con il minore. Sono pertanto esclusi i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori.
Inoltre l'obbligo vale solo per le attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori, come ad esempio insegnanti, autisti di scuolabus, animatori turistici e istruttori sportivi per bambini e ragazzi o personale delle mense scolastiche.
Sono invece escluse le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata.
La produzione del certificato penale del casellario giudiziale è atto a verificare l'eventuale esistenza di condanne, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività a contatto con minori, per uno dei seguenti reati:
Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 15.000,00 euro.
A tal proposito l'Ispettorato del lavoro, con la nota n. 917 del 17 giugno 2021 e sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. 5310 del 16 giugno 2021, ha spiegato che:
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