L’Inps, con il messaggio n. 28978/2007, ha precisato che i certificati inviati da lavoratori comunitari in malattia e redatti in lingua originale sono validi, anche se è necessaria la traduzione ai fini di una corretta valutazione di merito. L’onere della traduzione spetta alle sedi dell’Inps che invieranno i certificati in lingua originale agli uffici competenti individuati presso ogni Regione. L’assicurato che ha diritto all’indennità e si ammala in uno Stato comunitario deve presentare all’istituzione estera, entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, idonea certificazione di malattia e deve essere munito della tessera europea assicurazione malattia. L’istituzione estera provvederà a trasmettere all’Inps la documentazione medica acquisita.
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