È tempo di compilare i primi bilanci d’esercizio per valutare se sia necessario adottare dei correttivi. L’azione diventa tanto più importante nei periodi di congiuntura economica negativa, quando ci si aspetta un sensibile peggioramento dei rendiconti annuali, per cui può essere fondamentale stimare in anticipo il risultato atteso per fine anno e il relativo carico fiscale, in modo da programmare gli investimenti da effettuare o decidere di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. In questo contesto, assumono particolare rilevanza, proprio ai fini della determinazione della base imponibile, le regole operative di deducibilità delle perdite su crediti.
La norma che regola la deducibilità delle perdite su crediti è l'articolo 101, comma 5, del Tuir, che prevede la deducibilità delle perdite su crediti se risultano da elementi certi e precisi. La certezza e la precisione si riferiscono agli elementi e non all’entità della perdita, che potrà essere stimata e in alcuni casi anche reversibile. La certezza deve derivare dalla corrispondenza tra le parti e dalla procedura di recupero crediti da esse avviata. Unica eccezione ai detti requisiti è ammessa nel caso di procedure concorsuali e nelle ipotesi di crediti di esiguo valore. Al di là di questi casi, il periodo di competenza della deduzione della perdita su crediti è quello in cui si acquisisce la certezza dell’irrecuperabilità, senza discrezione. La perdita da portare in deduzione è l’importo eccedente il fondo svalutazione crediti fiscale. Fino a concorrenza del fondo accantonato, la perdita va stornata portando in diminuzione il fondo stesso.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/2009, rilascia altri chiarimenti in materia di deducibilità delle perdite su crediti, confermando la rigida posizione assunta riguardo l’applicazione dell’articolo 101, comma 5, del Tuir. Si chiarisce che una situazione di temporanea illiquidità - sebbene seguita da un pignoramento infruttuoso - non può essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato in tutto o in parte, richiedendosi, a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore, cui quest’ultima è riferita.
Per i crediti commerciali di modesto valore, l’Amministrazione finanziaria ammette che la deduzione della relativa perdita nel periodo in cui essa si verifica può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri. Va osservato che un credito è da considerare di importo modesto in relazione all'entità del portafoglio dell’impresa.
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