Censurato il notaio che omette le visure

Pubblicato il 07 giugno 2014 Con la sentenza n. 12797 del 6 giugno 2014, la Corte di cassazione ha confermato la sanzione della censura che era stata impartita ad un notaio per aver rogato un atto di compravendita di abitazione con annesso appezzamento di terreno nel quale parte venditrice dichiarava che il fabbricato era costruito in apoca anteriore al 1967, e ciò quando sia il precedente titolo di provenienza espressamente richiamato nell'atto contestato sia quello ad esso anteriore avevano avuto ad oggetto solo un appezzamento di terreno senza alcun riferimento a fabbricati esistenti sull'area.

Nella fattispecie in esame, è stata ritenuta priva di rilievo la dispensa del notaio dalle visure ipocatastali, autorizzata dalle parti, in quanto la preventiva verifica delle risultanze dei pubblici registri, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, costituiva obbligo del professionista derivante dall'incarico conferitogli dal cliente.

Diligenza qualificata nella prestazione dell'opera professionale

Ed infatti, l'opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti.

Il notaio, ossia, resta comunque tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione di opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176, comma 2, Codice civile e della buona fede.
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