Con circolare n. 77 dell’1 giugno 2018, l’INPS ha illustrato la disciplina delle società tra professionisti, nonché le modalità di profilazione e censimento delle stesse.
Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, al momento del primo contatto con il cliente la società deve informare il cliente stesso del diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti.
A tal fine, la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento, informando il cliente della possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale e segnalando eventuali situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, riconducibili alla presenza di soci con finalità d'investimento.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico il regolamento stabilisce che il socio professionista possa avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, di eventuali sostituti. In ogni caso, i nominativi dei sostituti e degli ausiliari devono essere comunicati al cliente ed è fatta salva la facoltà del cliente stesso di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
Ricorda l’INPS che le STP consentono di superare la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o soci non iscritti, purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o a investimenti.
Il censimento delle STP sarà effettuato in modalità differenti a seconda dell’Ordine al quale le stesse risultino iscritte.
In accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, il censimento delle STP iscritte nella sezione speciale dell’Albo dei Consulenti del lavoro sarà garantito dalle informazioni presenti nella infrastruttura “Porta di Dominio” attraverso la quale verranno fornite tutte le informazioni che sono invece obbligatoriamente da inserire a cura delle Strutture territoriali ogniqualvolta si tratti di STP iscritte ad altri albi (commercialisti ed esperti contabili ed avvocati).
L’eventuale cancellazione della STP dall’Albo dei Commercialisti ed esperti contabili dovrà essere comunicata all’Istituto con le già concordate modalità di comunicazione di nuove abilitazioni, sospensioni o revoca dei professionisti.
In attesa che simili accordi vengano raggiunti con gli Ordini degli Avvocati, le verifiche periodiche dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati delle STP saranno effettuate mediante verifiche puntuali attraverso l’interrogazione del registro delle imprese.
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