Un dipendente di un’azienda rumena è stato licenziato nel 2007 perché aveva utilizzato per scopi personali durante le ore lavorative attrezzature d’ufficio e yahoo messenger inviando mail personali a suo fratello ed alla sua ragazza, alcune aventi anche carattere intimo.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, contestando, tra l’altro che nel caso di specie era stata violata la segretezza delle sue comunicazioni, ma per il tribunale di Bucarest, l'accesso ad internet sul posto di lavoro è da considerarsi uno strumento messo a disposizione dei dipendenti dal datore di lavoro per uso professionale, e il datore di lavoro ha incontestabilmente il potere, in virtù del suo diritto di sorvegliare le attività dei suoi dipendenti, di monitorare l'uso personale di internet.
La questione è arrivata fino alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la quale, in data 5 settembre 2017 ha sostenuto che, nel caso di specie, è stato violato l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ovvero il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
Più nello specifico, è stato evidenziato che i tribunali romeni non avevano verificato se il dipendente era stato previamente avvertito della possibilità che le sue mail potessero essere controllate e non avevano preso in considerazione che il lavoratore non era stato informato della natura e della durata della sorveglianza nonché del grado di ingerenza nella sua vita privata.
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