Ai sensi dell’art. 41, comma 3-bis, D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dal c.d. correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) è possibile trasformare i contratti di solidarietà difensiva, purché in corso da almeno dodici mesi o stipulati prima del 1° gennaio 2016, in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 13 del 27 ottobre 2016, ha chiarito tutti i passaggi necessari all'applicazione della nuova disposizione.
Chiariscono in merito i CdL che il trattamento d’integrazione salariale resta a carico dell’INPS in ragione della metà del trattamento già corrisposto e del datore di lavoro per l’altra metà.
Il datore può, però, anche corrispondere una quota superiore alla metà del trattamento.
L’integrazione datoriale è esente da contribuzione e soggetta a tassazione fiscale e, inoltre, è prevista la riduzione al 50% della contribuzione addizionale prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.
Ad ogni modo, il datore di lavoro ha diritto al contributo o alle agevolazioni previste dalla disciplina dei contratti di solidarietà espansiva per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e quella della sua scadenza.
La circolare è corredata da un utile esempio chiarificatore.
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