Dalla risposta ministeriale all’interpello n. 21/2016 emerge che, considerato che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali, tale finalità va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 94033/2016, possono essere fronteggiate con una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, purché vi sia un’espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà.
Tuttavia il Ministero del Lavoro ammette la possibilità che a tali esigenze di maggior lavoro si possa far fronte anche assumendo nuovo personale, apprendistati compresi, qualora nell’organico aziendale non siano disponibili lavoratori con le mansioni necessarie.
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