CdL. Il limite del cumulo pensione-stipendio a rischio di incostituzionalità

Pubblicato il 18 aprile 2014 La Fondazione Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 8 del 17 aprile 2014, esprime i propri dubbi sulla costituzionalità della norma prevista dal comma 489 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2014, la quale prevede che i titolari di trattamenti pensionistici “erogati da gestioni previdenziali pubbliche” non possono ricevere trattamenti economici che, sommati alle pensioni in pagamento, superino l’importo di 311.658,53 euro.

Il campo di applicazione della normativa, oltre che alla P.A. strettamente intesa, alle agenzie, alle autorità e agli enti autonomi, ancorché di diritto pubblico, è esteso anche a quegli enti pubblici produttori di servizi economici (ad esempio Gruppo Equitalia, Italia Lavoro S.p.A. ecc...) che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dello Stato.

Per la Fondazione Studi, alla luce del giudizio di incostituzionalità di precedenti interventi portanti la stessa ratio, non si può escludere che anche la nuova normativa possa essere sottoposta al vaglio del giudice delle leggi. Essa rischierebbe di essere dichiarata incostituzionale per violazione del principio di eguaglianza stabilito dall’art. 3 Cost., in quanto, a beneficio di tutto il Paese nel suo complesso, viene operata una riduzione del trattamento economico spettante solo ad alcuni soggetti individuati ancora una volta nei pubblici dipendenti e nei pensionati.
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