CDL, al via il nuovo regime forfetario per le imprese minime

Pubblicato il 03 febbraio 2015 Il nuovo regime Forfetario, che dal 1° gennaio 2015 sostituisce il regime dei “Minimi”, entrato in vigore 15 anni fa e che dopo il restyling del 2012 si è trasformato in “Regime di vantaggio”, è l’oggetto della circolare n. 2 del 30 gennaio 2015 della Fondazione studi consulenti del lavoro.

Le nuove regole che disciplinano il regime fiscale agevolato - applicabile a quei contribuenti che hanno un ammontare di ricavi tra i 15 e i 40 mila euro a seconda dell’attività esercitata - sono disciplinate dalla legge di Stabilità per il 2015, all’articolo 1 dal comma 54 al comma 89.

La Fondazione studi analizza le novità che dal 2015 caratterizzeranno questo nuovo regime contabile, applicabile ad una vasta platea di contribuenti, e che prevede modifiche sia in materia di imposte dirette e indirette, ma che cambia sostanzialmente anche il regime contributivo di imprese e lavoratori autonomi che fatturano appunto tra i 15 e i 40 mila euro.

I contribuenti in regime forfetario, infatti, possono scegliere di applicare sia il regime contributivo ordinario, che quello "agevolato" previsto per la Gestione Separata ad eccezione dei professionisti con cassa.

Sempre per i giovani liberi professionisti è prevista la sostanziale inapplicabilità del nuovo regime contabile, dal momento che questi per poterne usufruire dovrebbero rispettare il limite dei 15mila euro di volume d’affari annuo (poco più di mille euro di incassi mensili) non rilevando l’importo speso per gli acquisti, con una forte discriminazione per tale categoria professionale.

I vantaggi del nuovo regime in vigore dal 2015

Il regime Forfetario prevede una nuova imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, pari al 15% sul reddito imponibile determinato forfetariamente sulla base dei ricavi o dei compensi (si applica all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività individuato in modo differenziato in base all’attività esercitata).

I contribuenti che applicano il nuovo regime sono esonerati dal versamento dell’Iva, ma hanno l’obbligo di conservare i documenti emessi o ricevuti. Gli stessi sono inoltre esentati dall’Irap.

I contribuenti che applicano il regime Forfetario sono, inoltre, esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, mentre saranno tenuti esclusivamente a specifici obblighi informativi, sull'attività svolta, in appositi riquadri della dichiarazione reddituale.

In materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano - in modo compatibile alle prescrizioni del regime Forfetario - le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, Iva e Irap.

In caso di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per fruire del nuovo regime, le sanzioni sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. In caso di accertamento divenuto definitivo e, quindi, in caso di contenzioso esclusivamente con sentenza passata in giudicato, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo.
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