Nei casi in cui insorga una inscindibilità "successiva" tra cause, il giudizio di appello nel quale il conducente dell'auto sia rimasto contumace espleta effetti favorevoli anche nei confronti di quest’ultimo.
La partecipazione al processo del conducente dell'auto, in quanto mero coobbligato solidale, non è richiesta fin dall'origine come necessaria.
Fermo questo principio, in presenza di determinate condizioni processuali, viene comunque ad insorgere un nesso di inscindibilità ex articolo 331 del Codice di procedura civile tra cause connesse, che ne impone la trattazione congiunta, anche nel successivo grado di appello.
Questo in presenza di
In detta ipotesi, la causa di accertamento della responsabilità civile del conducente/non proprietario non può essere separata dalla causa di accertamento della responsabilità dell'assicuratore RC auto convenuto dal danneggiato con azione diretta e della responsabilità solidale del proprietario (quale criterio di imputazione del danno da fatto altrui), che nella prima trovano il loro presupposto logico indispensabile.
Va dunque cassata una statuizione di merito che ritenga di frazionare l'accertamento della domanda di risarcimento danni, riformando la decisione di prime cure in punto di "quantum", con limitazione degli effetti favorevoli soltanto alla società assicuratrice ed al proprietario del veicolo, in quanto unico "litisconsorte necessario", con esclusione del conducente rimasto contumace.
A quest’ultimo, infatti, proprio in quanto parte del giudizio in causa inscindibile, “si estendono gli effetti della impugnazione proposta dal litisconsorte processuale, potendo avvantaggiarsi del giudicato favorevole pronunciato nel giudizio, indipendentemente dal comportamento inerte tenuto che non può essere qualificata come acquiescenza tacita alla decisione di primo grado”.
E’ quanto si legge nel testo della ordinanza n. 29038 del 13 novembre 2018, pronunciata dai giudici della Terza sezione civile della Cassazione.
In questa, è stato precisato che la esclusione di un litisconsorzio necessario originario tra il conducente (non proprietario) e gli altri due soggetti, posti invece in relazione di litisconsorzio necessario "ex lege", non impedisce tuttavia di riconoscere la inscindibilità "successiva" delle predette cause, dopo che si è realizzato, nel giudizio, il cumulo soggettivo.
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