Catasto, la rendita notificata si estende alle annualità “sospese”

Pubblicato il 10 marzo 2015 La sentenza che determina la misura della rendita catastale, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione - anche se passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente – costituisce l’unico atto da prendere a riferimento per calcolare la base imponibile Ici, oltre che di altri tributi quali l’Imu e la Tasi.

Ciò, in virtù del fatto che gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della presentazione della domanda giudiziale e, dunque, la rendita catastale così determinata deve essere applicata anche per gli anni d'imposta pregressi.

La precisazione giunge dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4336 del 4 marzo 2015.

Secondo i Supremi giudici, la rendita accertata dal giudice con sentenza definitiva deve essere considerata l'unica valida per il Fisco e, dunque, essere presa a base per quantificare il tributo dovuto.

La rendita da prendere in considerazione è quella “messa in atti” fin dal momento dell’emanazione del provvedimento da parte del Catasto ed è da considerare valida anche nel caso in cui la pronuncia risultasse sfavorevole all’amministrazione comunale.

Nel caso in cui il contribuente si vedesse rettificare la rendita catastale dal giudice tributario, i comuni sarebbero tenuti a restituire l’imposta pagata dal momento in cui il contribuente ha versato più del dovuto sulla base della “vecchia” rendita. E sulle somme dovute si devono calcolare anche gli interessi.

Pertanto, la norma secondo cui gli atti attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione deve essere interpretata nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile Ici, anche se ciò non toglie che la stessa rendita, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per le annualità d’imposta “sospese”.
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