Il concordato preventivo biennale non sconta i contributi alle Casse dei professionisti: il reddito calcolato agli effetti del concordato preventivo non si estende anche per il computo delle obbligazioni contributive dovute dai professionisti alle Casse previdenziali negli anni 2003-2004.
Arriva dalla sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 3916 dell’11 febbraio 2019, il chiarimento che i contributi del professionista, per gli anni 2003-2004, sono calcolati sul reddito effettivo e non in base all'imponibile derivante dal concordato preventivo biennale ex decreto legge 269/03.
Dunque, l'accordo fra contribuente ed erario – concordato – ha effetti sulla determinazione del reddito d’impresa e non vale nel rapporto fra il professionista e Cassa privata.
Si ricorda che l'istituto del concordato prevede, a valere su due periodi di imposta (quello in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo), un accordo fra contribuente ed erario:
La legge prevede che la determinazione agevolata possa valere, oltre che ai fini delle imposte sul reddito e dell'Iva, anche “in talune ipotesi, dei contributi”. Ma la Cassazione spiega che non si dispone una indiscriminata estensione della determinazione agevolata alle obbligazioni contributive.
La norma non indica espressamente tali ipotesi, tuttavia la Cassazione esclude che tra esse possano entrare le obbligazioni contributive nei confronti della Cassa di previdenza dei professionisti, alla luce dell’autonomia degli enti previdenziali privatizzati, anche nel rispetto del principio fondamentale della gestione (gli istituti previdenziali dei professionisti devono garantire gli equilibri economico finanziari per pagare anche in futuro le pensioni agli iscritti).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".