Casse private. Pro rata “flessibile” ma solo a partire dal 2007
Pubblicato il 31 ottobre 2013
Con un'interessante pronuncia depositata il 30 ottobre 2013, la n.
24534, la Corte di cassazione si è occupata del principio del “
pro rata” contributivo in materia di Casse previdenziali private, evidenziando come il legislatore, con la Legge n.
296/2006 (Legge Finanziaria 2007), abbia inteso rendere flessibile detto criterio ponendolo in bilanciamento con i principi di gradualità e di equità tra generazioni.
Ne è derivato uno spazio di intervento maggiore per le Casse private, con possibilità di richiedere, in virtù delle esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale, un sacrificio maggiore a chi era già assicurato a beneficio dei nuovi iscritti.
Il tale senso – continua la Corte - va letta anche la rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i criteri delle delibere del 2002-2003 che hanno contemplato termini meno favorevoli per i pensionati.
In ogni caso, la illustrata possibilità di flessibilità non riguarda le pensioni anteriori al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della Legge n. 296/2006, compreso il caso specificamente esaminato dalla Suprema corte atteso che il pensionamento dell'assicurato, un iscritto alla Cassa dei ragionieri e dei periti commerciali, era intervenuto prima del 1° gennaio 2007.
Ed infatti - ricordano i giudici di legittimità - per le posizioni precedenti al 2007 rimane affermata l'operatività della "
clausola di non regresso".