Casse edili, niente Imu e Tasi per gli immobili utilizzati

Pubblicato il 06 ottobre 2015

Il Mef, con la risoluzione n. 8/DF del 5 ottobre 2015, chiarisce che gli immobili utilizzati dalle Casse edili per l’attività previdenziale possono beneficiare dell’esenzione Imu e Tasi.

Infatti, le Casse edili possiedono, ai fini dell'esenzione, contemporaneamente sia i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, di cui alla lett. i) del decreto Ici, sia quelli generali e di settore ex artt. 3 e 4 del DM n. 200/2012. Per questi ultimi, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi è fondamentale che lo statuto delle casse edili contempli anche il possesso di tali requisiti generali.

Il requisito soggettivo è soddisfatto poiché, secondo il Mef, le casse edili – non avendo come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – rientrano pacificamente tra gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del d.p.r. n. 917/1986.

Così come il requisito oggettivo, visto che gli immobili posseduti e utilizzati da tali enti sono destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività strettamente funzionali e inerenti all’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie. A supporto il dipartimento cita la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nelle sentenze n. 25888 del 28 ottobre 2008 e n. 6869 del 7 maggio 2012, dopo aver illustrato l’evoluzione interpretativa che ha interessato la questione, è pervenuta alla conclusione che le casse edili adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali.

Resta fermo che l’esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate, che devono essere in ogni caso dichiarate.

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