Casse di previdenza completamente autonome. Escluse dall'elenco Istat
Pubblicato il 13 gennaio 2012
Non vanno incluse nell'elenco Istat le casse di previdenza professionali. Lo ha deciso il Tar Lazio nella
sentenza del 10 gennaio scorso n. 224, accogliendo il ricorso presentato dalle stesse Casse private di previdenza contro il loro inserimento nell’elenco ISTAT 2011, pubblicato nella "
Gazzetta Ufficiale" del 30 settembre 2011 n. 228, tra le Amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009 n.
196.
Gli enti previdenziali hanno fatto presente di provvedere con proprie entrate e in misura totale alla copertura dei costi relativi l’attività svolta, senza ricevere alcun contributo a carico della finanza pubblica ed incidente sul bilancio dello Stato.
I magistrati amministrativi hanno condiviso le rimostranze delle Casse affermando che queste dispongono di una completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che l’art. 1 comma 1, d.lgs. 30 giugno 1994, n.
509 riconosce agli enti di previdenza privatizzati; questi “
sono solo “vigilati” dal Ministero del lavoro e dai Ministeri competenti per materia per ciascuna delle Casse, ed è di palese evidenza che la “vigilanza” sulla loro attività, che il legislatore nazionale affida a determinati organi statali, è nozione del tutto diversa dal “controllo” richiesto dal normatore comunitario”.