In attuazione di quanto disposto dalla legge di Stabilità, il Mef - con decreto 19 giugno 2015 - ha fissato le condizioni, i termini e le modalità di richiesta del credito d'imposta riservato alle Casse e a tutti gli altri enti previdenziali che sceglieranno di effettuare investimenti di carattere finanziario a lungo termine, a parziale compensazione dell’aumento impositivo sui rendimenti finanziari (passato dal 20% al 26% per le Casse e dall’11,5% al 20% per i fondi pensione).
L'ammontare del credito d'imposta che può essere riconosciuta agli enti di previdenza obbligatoria è, infatti, pari alla differenza tra le ritenute e le imposte sostitutive applicate al 26% sui redditi di natura finanziaria e l’ammontare di queste ritenute e sostitutive computate nella misura del 20%. Tale credito d'imposta è concesso a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.
Le attività di carattere finanziario a medio/lungo termine nelle quali gli istituti previdenziali devono effettuare gli investimenti per poter accedere al beneficio fiscale sono non solo investimenti in azioni, quote di società o obbligazioni di enti residenti in Italia, ma anche di società o enti residenti in uno Stato membro dell’Ue o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
Per poter accedere al suddetto beneficio fiscale gli enti previdenziali interessati devono presentare domanda avvalendosi di un modello ad hoc, che l'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle istruzioni, con provvedimento del 28 settembre 2015.
La domanda di attribuzione del credito d’imposta va indirizzata all’Agenzia delle Entrate dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, a partire dal 2016 con riferimento all'anno 2015.
Può essere inoltrata direttamente dall'ente previdenziale oppure tramite una società del gruppo o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf).
Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta solo in compensazione, dal giorno successivo alla pubblicazione online del provvedimento che determina la misura percentuale del credito spettante, presentando il modello F24 esclusivamente per via telematica.
La percentuale del credito d’imposta spettante è fissata in base al rapporto tra le risorse stanziate per ciascun anno e il credito d’imposta richiesto. Tale percentuale sarà comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.
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