La comunicazione di adesione a un Processo verbale di constatazione (PVC) è valida anche se non avviene tramite il modello ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, purché contenga gli elementi essenziali per identificare chiaramente la volontà di adesione e il soggetto che effettua la dichiarazione.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 27705 del 25 ottobre 2024, pronunciata in rigetto di un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso esaminato, un contribuente si era opposto al silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione finanziaria alla sua istanza di adesione al PVC della Guardia di finanza nonché contro due avvisi di accertamento emessi sulla scorta di quest'ultimo atto.
L'Agenzia si era rivolta alla Cassazione per impugnare la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione del contribuente.
In questa sede, la ricorrente aveva sostenuto l'invalidità della comunicazione di adesione del contribuente a causa del mancato rispetto delle modalità formali previste, tra cui l'utilizzo del modello specifico e l’allegazione della copia del documento d’identità del dichiarante.
Il motivo è stato giudicato infondato dalla Corte di Cassazione, dopo aver rilevato come la stessa prassi erariale escludesse ogni automatismo tra violazione di forme prescritte dell'adesione ed invalidità della medesima adesione.
Andava escluso, in altri termini, che esistesse un automatismo di nullità per il solo mancato rispetto delle formalità procedurali, purché la volontà del contribuente fosse stata manifestata in modo inequivocabile.
Piuttosto, era da preferire un’interpretazione che privilegiasse la sostanza della manifestazione di volontà del contribuente.
Un'interpretazione, questa, che secondo la Cassazione andava condivisa anche in chiave di tutela del buon andamento della stessa Pubblica amministrazione e soprattutto della buona fede dell'affidamento del rapporto tra fisco e contribuente.
Questo, tanto più in considerazione del favor che deve riconoscersi, nell'interesse di entrambi, al ricorso a strumenti di possibile composizione della lite tributaria, laddove vengano utilizzati nel rispetto dei limiti sostanziali predisposti dall'ordinamento.
Nel caso esaminato, in conclusione, la Cassazione ha ritenuto che la contestazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate fosse meramente formale e non incidesse in alcun modo sul contenuto sostanziale della comunicazione di adesione.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione:
Sintesi del caso | Un contribuente ha contestato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate alla sua richiesta di adesione a un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, oltre a due avvisi di accertamento successivi. |
Questione dibattuta | L'Agenzia delle Entrate sosteneva l'invalidità della comunicazione di adesione poiché non effettuata secondo le modalità formali previste, inclusi l'uso di un modello ufficiale e l'allegazione del documento d’identità. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha stabilito che la comunicazione è valida se manifesta chiaramente la volontà di adesione, anche senza il modello ufficiale o altri requisiti formali, privilegiando così la sostanza della dichiarazione del contribuente. |
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