Cassazione: sulle frodi carosello è il Fisco ad essere gravato dell'onere della prova

Pubblicato il 14 maggio 2011 La Corte di cassazione, con due sentenza depositate lo scorso 12 maggio, la n. 10414 e la n. 10417, ha indicato quali siano gli oneri a carico dell'amministrazione finanziaria nei giudizi in cui vengano contestate le cosiddette “frodi carosello” in presenza di un'apparente regolarità contabile delle fatture.

Secondo la Corte, in dette ipotesi grava, infatti, sul Fisco l'onere della prova circa gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, e la connivenza nella frode da parte del cessionario; con riferimento a quest'ultima – sottolineano, in particolare, i giudici di legittimità – non deve essere fornita una prova certa ed incontrovertibile essendo sufficiente presentare presunzioni semplici dotate “del requisito di gravità precisione e concordanza”, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi “tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente, il quale non può non rilevarla e peraltro deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito nell'esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale qualificata”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy