Cassazione sull'antiriciclaggio: sì alle sanzioni per i pagamenti frazionati
Pubblicato il 23 giugno 2010
Con sentenza n. 15103/2010, la Seconda sezione civile della Cassazione ha precisato che, in materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore per importi superiori a 12.500 euro senza il tramite di intermediari abilitati deve essere inteso con riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale; detto divieto, quindi, deve essere applicato anche quando il trasferimento venga realizzato “mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito”.
La vicenda sottoposta all'esame della Suprema corte riguardava una compravendita immobiliare tra privati realizzata attraverso il frazionamento del prezzo di acquisto in assegni bancari e contanti versati con importi non superiori alla soglia del vecchio limite di 20 milioni di lire. Ribaltata, dai giudici di Cassazione, la decisione con cui il Tribunale di Salerno aveva annullato le sanzioni amministrative del ministero dell'Economia irrogate alla parte acquirente per violazione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 197/1991.