Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione - sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005 - hanno stabilito che il diritto di iscrizione annuale in albi e registri delle Camere di commercio è un tributo appartenente alla categoria generalizzata dei "tributi di ogni genere e specie" e, in caso di contestazione, la competenza a decidere è delle Commissioni tributarie. Il diritto camerale non può, per i giudici di legittimità, neppure rientrare nella nozione di tributo locale, poichè la norma riserva questa qualifica ai soli tributi amministrati dagli enti pubblici territoriali. Esso, infine, non sarebbe riconducibile nemmeno all'autonomia impositiva delle Camere di commercio, cui è attribuita la sola riscossione della prestazione patrimoniale.
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