La Cassazione si è pronunciata, con una sentenza del 29 luglio scorso, la n. 31462, in tema di rifiuti e scarti industriali, affermando la possibilità che questi possano essere reimpiegati dall'azienda in un ciclo produttivo diverso da quello che ha dato loro origine, sempre che soddisfino le condizioni che valgono ad individuarli come "sottoprodotti" alla luce del Codice ambientale (dlgs 152/2006). Devono pertanto:
- provenire da un procedimento non direttamente destinato alla loro produzione;
- il loro impiego deve essere integrale e certo sin dalla fase della produzione;
- soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale stabiliti dalla legge;
- non devono essere sottoposti a trattamenti preventivi o di trasformazione preliminare per soddisfare detti requisiti;
- avere un valore di mercato.
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