La Corte di cassazione ha escluso la possibilità di trasformazione di un mutuo ordinario, nel corso di svolgimento del relativo rapporto, in mutuo fondiario.
E’ quanto si legge nella sentenza n. 3024 del 10 febbraio 2020, pronunciata in materia di contratti bancari.
Nel testo della pronuncia, i giudici di legittimità hanno illustrato le caratteristiche del mutuo fondiario, spiegando che tale strumento si connota per concentrare la copertura del rischio di rientro dell'erogato sul solo immobile "mobilizzato" e contestualmente iscritto in ipoteca di primo grado
Per quanto detto, il mutuo fondiario possiede requisiti identificativi diversi da quelli dell'ordinario mutuo ipotecario ed è inteso a porre in essere un'operazione diversa e con effetti distinti da quelli propri del mutuo ordinario.
Nel mutuo fondiario, infatti, è proprio la garanzia dell'ipoteca a conformare il credito, costituendo una speciale tipologia di operazione che il sistema vigente ha inteso proteggere in modo peculiare e con l'assegnazione di forti vantaggi disciplinari, in ragione della rischiosità sua intrinseca.
In definitiva, un mutuo non può, nel corso di svolgimento del relativo rapporto, diventare fondiario.
Così, nel caso di ipoteca posta a servizio di un preesistente mutuo, quest'ultimo rimane semplicemente un mutuo ordinario.
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