Cassazione: nelle coppie di fatto rinuncia con scrittura privata

Pubblicato il 23 novembre 2009
Per la Corte di cassazione – sentenza n. 23691 del 9 novembre 2009 – deve essere considerata valida a tutti gli effetti la scrittura privata con cui, in una coppia di fatto, uno dei due conviventi rinunci alla proprietà dell'immobile comprato con i suoi soldi ma intestato ad entrambi.

Nel dettaglio, i giudici di legittimtà hanno sottolineato come in casi come questi venga ad operare ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà, "l'accrescimento della quota rinunciata in favore dell'ex compagno che, pertanto, data la proporzione delle rispettive quote, è divenuto proprietario dell'intero immobile".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy