Con una corposa sentenza, n. 3672 del 17 febbraio 2010, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha definito le conseguenze che si producono per i casi di corruzione da parte di imprese verso funzionari pubblici.
In primo luogo profilandosi un fatto lesivo causato dai dipendenti della Pa permane la responsabilità dell’ente se la condotta del funzionario è inserita nell’attività complessiva dell’ente; pertanto, statuiscono i giudici, l’ente pubblico committente di un appalto è responsabile direttamente della condotta illecita tenuta dai suoi organi che operano nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un contratto se da questo derivano violazioni alle norme che regolano gli appalti. Da ciò deriva anche che nell’ambito della richiesta di risarcimento del danno dell’ente pubblico nei confronti dell’appaltatore va considerata anche l’azione svolta dai funzionari dell’ente danneggiato, con conseguente riduzione della responsabilità civile del corruttore.
In tema di affidamento di appalti, si verifica violazione alle norme imperative qualora vengano eluse le procedura stabilite dalla leggi a tutela dell’interesse pubblico; quindi il contratto di appalto deve essere considerato nullo e nessun pagamento è dovuto dall’ente pubblico alla società appaltatrice.
Infine i giudici riaffermano la presenza di danno all’immagine per l’ente pubblico a causa del discredito sociale derivante dalla condotta dei suoi funzionari che hanno violato l’articolo 28 della Costituzione posto a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.
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