L'attività svolta dall'amministratore di sostegno, poiché precipuamente volta alla cura della persona, non configura, di norma, attività economica e, quindi, non è imponibile ai fini Iva.
Questo, salvo il caso in cui l’attività dell’amministratore non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso.
E’ il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14846 del 13 luglio 2020, in rigetto dell’impugnazione promossa dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione di merito.
In quest'ultima, era stata riconosciuta la legittimità della richiesta avanzata da un avvocato ai fini del rimborso dell’Iva corrisposta in relazione all’indennità liquidatagli dal giudice tutelare, per l’attività di amministratore di sostegno da questi svolta.
L’Ufficio finanziario aveva negato il rimborso e per questo il professionista aveva adito le vie giudiziali.
Entrambe le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano accolto le ragioni del legale, ritenendo che l'erogazione dell'indennità, prevista dal combinato disposto degli artt. 379 e 411 del Codice civile, andasse configurata come ristoro di oneri e spese difficilmente documentabili.
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