Pubblicato il 22 aprile 2005
La sentenza della Corte di Cassazione n. 3427 del 21 febbraio 2005, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002. La citata disposizione prevede che se la lite è pendente davanti ad una Ctp o ad una Ctr, l'impugnativa del diniego alla definizione agevolata è competenza di quelle stesse Commissioni tributarie. Se, al contrario, la lite pende davanti alla Corte di Cassazione, sarà essa a dichiararsi.
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